Art. 1.

      1. Ai datori di lavoro è concesso un credito di imposta, pari alla retribuzione giornaliera maggiorata del 10 per cento, per ogni giorno di assenza a causa di maternità o puerperio, a favore di ogni nuova lavoratrice assunta, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2008.